Contribuzione annuale ordinaria

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato dall’azienda, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla retribuzione, con cadenza annuale.

Il contributo annuale è stabilito in misura fissa, pari a € 400 per ciascun dirigente in forza, di cui € 200 a carico dell’azienda e € 200 a carico del dirigente; indipendentemente dalla data di nomina/assunzione/cessazione il contributo è dovuto per la quota intera annuale.

Scadenze contributive

Entro il 31 luglio di ogni anno verrà versata l’apposita contribuzione per i dirigenti in forza al 1° gennaio dello stesso anno e per quelli assunti o nominati nel corso del primo semestre. Per quelli assunti o nominati nel secondo semestre la contribuzione dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Modalità di versamento

Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle relative comunicazioni, dei controlli sulla regolarità contributiva, attraverso i dati in possesso del Fondo, ovvero anche per mezzo di enti terzi, vengono stabilite periodicamente dal Fondo e comunicate tramite delle circolari.

In caso di ritardato versamento dei contributi vi è l’obbligo a corrispondere al Fondo PMI WELFARE MANAGER, oltre all’importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua in misura pari al tasso legale in vigore nel periodo contributivo di pertinenza, oltre all’importo minimo di € 25,00 per ciascun iscritto, a titolo di spese amministrative, aggiungendo € 10,00 per ogni iscritto successivo al primo.

Requisiti per la prestazione

La prestazione di cui all’art. 6 del Regolamento compete al Dirigente involontariamente disoccupato cui, nell’anno precedente a quello relativo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, sia stata corrisposta una retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato secondo la normativa del Previndapi.

Sono ammessi alle prestazioni del Fondo i Dirigenti involontariamente disoccupati ai quali viene riconosciuta per legge il trattamento di disoccupazione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Il Dirigente, per avere diritto alla prestazione, all'atto della presentazione della relativa domanda dovrà:

  • essere iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Inps;
  • essere in regola con i contributi dovuti al Fondo PMI WF Manager;
  • essere in regola con i contributi dovuti alla Fondazione IDI alla scadenza contributiva alla data della risoluzione del rapporto;
  • aver completato il percorso di politica attiva.

Prestazioni per i Dirigenti

Il Dirigente involontariamente disoccupato, al termine del periodo di preavviso previsto dalla legge anche se non lavorato, dovrà completare un percorso di politiche attive del lavoro nell’arco temporale dei 12 mesi successivi alla scadenza del preavviso per poter accedere alle prestazioni di sostegno al reddito che il Fondo andrà ad erogare.

Il percorso di politiche attive (bilancio delle competenze, certificazione delle competenze, etc.), che sarà declinato da apposito accordo, è propedeutico alla maturazione del diritto del Dirigente alla integrazione di sostegno al reddito a partire dal 13° mese successivo alla scadenza del preavviso secondo la seguente modalità:
in misura pari all'indennità mensile di disoccupazione (NASPI) in vigore, entro il limite previsto dalla legge, per una durata massima pari a quella riconosciuta dall'INPS al momento della scadenza del periodo di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa indennità

Al fine di agevolare la ricollocazione del dirigente inoccupato, ovvero per favorire percorsi di riorientamento professionale anche ai fini del mantenimento della posizione lavorativa in essere, è previsto un servizio di certificazione delle competenze con copertura totale del costo per i dirigenti involontariamente disoccupati e parziale, nella misura del 50% del costo totale, per gli altri.

La certificazione sarà rilasciata da soggetto terzo individuato dalle Parti Sociali e sulla base di un disciplinare predisposto dalle stesse.

La prestazione, fermo restando il processo dei requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento, decorre trascorsi 12 mesi dall’effettiva cessazione del rapporto di lavoro oppure alla scadenza del periodo di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa indennità e nel caso in cui il Dirigente risulti ancora disoccupato a quella data e non abbia maturato il diritto per accedere alla pensione.

Il Dirigente cessa dal diritto alla prestazione al Fondo secondo i seguenti criteri:

  1. Trascorso il termine massimo di fruizione della prestazione stessa;
  2. Quando si sia verificata una delle cause previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire l’indennità ordinaria di disoccupazione.

Il Dirigente viene sospeso, per un massimo di 6 mesi, anche durante il percorso di bilancio delle competenze del servizio di placement quando si attivi un nuovo rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o di attività autonome con compensi superiori a complessivi € 10.000,00 lordi;
in tali casi è obbligo del beneficiario di informare entro 30 giorni il Fondo PMI WELFARE MANAGER a pena ripetizione delle prestazioni indebite percepite.

Domanda di prestazione

Il Dirigente, che rientri tra i destinatari della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento, per il riconoscimento della prestazione, deve inoltrare apposita richiesta al Fondo PMI WELFARE MANAGER, presentata su un modulo predisposto dal Fondo debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta entro 90 giorni decorrenti dalla data di effettiva cessazione del rapporto oppure alla scadenza del periodo di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa indennità.

Il mancato rispetto del termine dei 90 giorni comporta il rigetto della domanda di prestazione, che sarà comunicato da parte del Fondo.